VeRa

PANORAMICA

Come spiegato nella circolare n. 21/E del 20 Giugno 2022, L’Agenzia delle entrate userà il nuovo algoritmo VeRa (Verifica dei rapporti finanziari), per identificare anomalie da parte dei contribuenti. Queste includono:

  • anomalie tra redditi, conti correnti, numero di case dei contribuenti, movimenti effettuati con moneta elettronica e acquisti digitali
  • controllare il numero di accessi alle cassette di sicurezza

Anticipato come strumento per la lotta all’evasione, VeRa è stato introdotto con il via libera del ministro dell’Economia e del garante della Privacy.

Il sistema opera in due fasi: prima VeRa passerà al vaglio i dati in maniera anonima, evidenziando le posizioni con un elevato rischio d’evasione, seguendo inoltre nuove procedure di incrocio di banche dati catastali (per la verifica degli immobili) ma anche tra informazioni contenute nell’ANPR, l’Anagrafe Tributaria e nelle altre banche dati. In una seconda fase, si avrà una lista con i nomi dei contribuenti a rischio evasione, sottoposta a una valutazione umana, che farà accertamenti in termini di euro evasi e non più basandosi su coefficienti fiscali. Da qui si mettono le basi per un eventuale controllo fiscale.

ALTRE INFORMAZIONI

Sistema Automatizzato: VeRa

Stakeholder: Ministero dell’Economia, Agenzia delle Entrate

Introduzione: Giugno 2022

Finalità: controllo e accertamento fiscale

L’algoritmo sfrutta i dati indicati nelle dichiarazioni fiscali relativi al patrimonio di immobili, mobili, quote societarie, conti correnti, versamenti e compensazioni e tutte le informazioni ritenute utili per indagare su chi non dichiara il dovuto al fisco.

Tali dati saranno utilizzate per l’analisi del rischio evasione ed elusione nel caso di sospetti illeciti. Con l’obiettivo di non identificare direttamente gli interessati, l’algoritmo individuerà gli evasori mediante comunicazione all’Agenzia delle Entrare e della Guardia di Finanza, i quali decideranno in quale caso intervenire.

I cittadini interessati possono accedere ai propri dati dalla data di ricezione della lettera di compliance, dalla consegna del processo verbale di constatazione, o dalla notifica dell’atto istruttorio, o in caso di controllo fiscale, dell’atto impositivo dal primo giorno successivo a quello di decadenza del potere di accertamento dei contribuenti che non avvisi dal Fisco o atti di controllo.