Statuto

di Privacy Network

Titolo I – Denominazione, sede, durata, indirizzo e finalità 

Art. 1 – Denominazione, finalità e disciplina 

Il presente Statuto disciplina l’Associazione “PRIVACY NETWORK” e solo successivamente all’eventuale iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) anche l’Associazione «PRIVACY NETWORK Ente del Terzo Settore» o più brevemente «PRIVACY NETWORK ets».

Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l’altro, dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’acronimo ETS non sarà utilizzabile e spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sino all’eventuale perfezionamento
della procedura di iscrizione al competente RUNTS.

L’Associazione ha natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, anche con la partecipazione volontaria dei propri associati.

L’Associazione persegue attività di divulgazione, formazione, ricerca e advocacy, nonché attività finalizzate a rappresentare gli interessi dell’Associazione dinanzi alle Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane ed europee e a tutelare i diritti civili delle persone, con specifico riferimento ai seguenti “ambiti e materie”:
(i) privacy; (ii) data protection; (iii) intelligenza artificiale; (iv) identità digitale; (v) diritto di internet e delle nuove tecnologie; (vi) etica delle tecnologie; (vii) tutela dei diritti umani.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, (d’ora innanzi “Statuto”), dal Codice del Terzo Settore (una volta ottenuta l’iscrizione al RUNTS), dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi “Normativa Applicabile”).

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all’organizzazione ed alle attività dell’Associazione, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali.

L’attività degli Associati è svolta a titolo gratuito salvo quanto previsto al paragrafo successivo. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea degli Associati.

L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede attualmente nel comune di Milano, in piazza Gae Aulenti 1 torre B, presso SPACES.

Nell’ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera dell’Assemblea Straordinaria, che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, Uffici Direzionali e Operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3 – Durata 

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 –  Finalità e Attività

L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive odificazioni o integrazioni e relativi decreti attuativi, delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle
ulteriori norme vigenti in materia. L’Associazione non è una formazione o un’associazione politica, né un’associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L’Associazione, come previsto dall’art 4 del D.lgs. 117/2017, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona.
A tal fine, svolge in modo prevalente le attività di interesse generale di cui al presente articolo dello Statuto, in forma di produzione o scambio di servizi.

Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

● Organizzazione e gestione di eventi e attività a carattere divulgativo , incluse attività, anche editoriali, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto.
● Campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e istituzioni pubbliche, di carattere sia nazionale sia europeo, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente statuto.
● Formazione professionale, anche post-universitaria, nonché, attività di formazione di interesse generale in relazione alle materie che formano oggetto del presente Statuto.
● Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti di strumenti informatici in genere, con specifico riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto, anche tramite attività di advocacy e di strategic litigation.
● Attività di ricerca e pubblicazione di paper e report riguardanti gli ambiti e le materie che formano oggetto dello Statuto.
● Attività di networking e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, le Istituzioni Pubbliche e con le altre Autorità, Enti o Associazioni affini anche straniere per valorizzare e rappresentare gli ambiti e le materie oggetto del presente Statuto.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le attività di seguito esposte, con riferimento agli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto, (privacy; data protection; cyber security; tutela identità digitale; diritto di internet e delle nuove tecnologie; etica delle tecnologie; intelligenza artificiale e tutela dei diritti umani):

● promuovere e diffondere, tramite i propri canali, nonché tramite pubblicazioni, manifestazioni, webinar, attività ed iniziative di carattere divulgativo ed eventi in genere, ai fini della promozione della cultura, sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto;
● promuovere e gestire strumenti di informazione tematici (come per esempio portali, newsletter, blog, forum, social networks, canali tematici) sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto;
● promuovere attività formative, per professionisti, aziende e privati in genere, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura sugli ambiti e materie che formano oggetto del presente Statuto;
● incentivare lo studio, la progettazione e la diffusione di modelli innovativi, software, algoritmi, applicazioni e best practice operative etiche, responsabili e democratiche che rispettino i diritti umani, digitali e civili, nell’ambito delle materie che formano oggetto del presente Statuto, nonché di processi e percorsi volti alla migliore tutela dei dati personali;
● programmare attività di ricerca volte alla pubblicazione di paper, report e testi di approfondimento sugli ambiti e le materie dello Statuto;
● promuovere la tutela dei diritti nell’ambito di interesse, anche promuovendo campagne per tutelare i professionisti operanti nelle Materie di cui sopra.

L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l’Associazione può associarsi ad altri enti, con o senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme
attuative.

È esclusa ogni attività riservata per Legge ad iscritti ad Albi professionali.

Titolo II – Associati 

Art. 5 – Criteri associativi e categorie di Associati

Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo associativo.

I termini e le modalità di iscrizione all’Associazione sono definiti nel dettaglio all’interno del Regolamento dell’Associazione, che deve essere sottoposto all’Associato/a prima dell’iscrizione ai fini della sua lettura ed accettazione.

Gli Associati possono essere:
Associati Ordinari: tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto, nel Regolamento e nel Codice Etico dell’Associazione e ne accettano regole, principi e valori, e che sono in regola con la quota associativa, nei termini e modalità indicate nel Regolamento dell’Associazione.
Associati Operativi: le persone fisiche che offrono un contributo operativo all’interno dell’Associazione. Si rimanda al Regolamento Interno per termini e modalità di acquisizione del ruolo di Associato/a Operativo/a.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto nell’Assemblea degli Associati. Il voto è personale, libero ed eguale. È consentito il voto per delega fino ad un massimo di 3.

Il domicilio degli Associati per qualsiasi rapporto con l’Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

Art. 6 – Sostenitori o Promotori

L’Associazione potrà avvalersi di Sostenitori o Promotori.

Sono Sostenitori o Promotori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Il contributo o il sostegno dovrà essere accettato dal Consiglio direttivo che deciderà con obbligo di motivazione.

I Sostenitori o Promotori hanno diritto di essere informati delle attività dell’Associazione. I Sostenitori o Promotori, laddove persone fisiche, hanno diritto di voto in assemblea solo se soci dell’Associazione e in ogni caso non godono di diritti di voto speciali.

Art. 7 – Doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli Organi dell’Associazione.

Gli Associati Operativi sono tenuti a partecipare al perseguimento delle Finalità dell’Associazione, tramite un contributo effettivo e attivo al perseguimento degli scopi associativi.

Art. 8 – Perdita dello stato di associato

La qualità di Associato/a si perde per:

– Dimissioni: ogni Associato/a può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso;
– Decadenza: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale;
– Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito/a l’Associato/a interessato/a, se possibile e richiesto dallo/a stesso/a, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto e/o dal Regolamento e/o dal Codice Etico dell’Associazione o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
– Sospensione: l’Associato/a viene sospeso/a quando diventa oggetto di indagini giudiziarie per atti sanzionati dalla legge penale. L’Associato/a sospeso/a non partecipa alla vita associativa, non può esprimere il suo diritto di voto e, se eletto in un Organo dell’Associazione, decade dallo stesso. In pendenza dello stato di sospensione non è dovuto il contributo associativo annuale. La sospensione opera in seguito a delibera del Consiglio Direttivo;
– Decesso.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Titolo III – Patrimonio dell’Associazione  

Art. 9 – Patrimonio

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione stessa saranno costituite:

a) dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Associati, non Associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
d) contributi e finanziamenti di organismi italiani, europei ed internazionali;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio associativo indivisibile è costituito da beni mobili e immobili e da donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli Associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione – salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura – e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali, e di quelle ad esse direttamente connesse, ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione.

Titolo IV – Organi dell’Associazione  

Art. 10 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato Operativo;
d) il/la Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il/la “Presidente”) e il/la Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il/la Segretario/a del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il/la “Segretario/a”), qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea;
e) il/la Tesoriere/a, qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea;
f) l’Organo di Controllo, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall’Assemblea;
g) il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall’Assemblea;
h) il Consiglio dei Probiviri o “Supervisory Board”.

L’elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.

Art. 11 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea è costituita dagli Associati dell’Associazione risultanti da apposito Libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal/la Vice Presidente o, in assenza anche di quest’ultimo/a, dal Consigliere più anziano di età intervenuto/a in Assemblea.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati, in regola con il versamento della quota associativa.

Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli Associati, anche assenti o dissenzienti. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

All’attuazione delle decisioni assunte dall’Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Ogni Associato/a ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro Associato; ogni Associato/a può essere portatore di un massimo di 3 deleghe. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

Art. 12 – Modalità di convocazione e svolgimento dell’Assemblea

L’Assemblea degli Associati è convocata dal/la Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli Associati anche per il tramite di ausili telematici, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L’Assemblea viene convocata dal/la Presidente almeno una volta l’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogniqualvolta lo/a stesso/a Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l’opportunità, ovvero nel caso in cui un decimo degli Associati ne faccia richiesta.

Essa deve inoltre essere convocata (in sede straordinaria) ogniqualvolta ciò venga richiesto dal/la Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un Consigliere, dall’Organo di Controllo o da almeno un decimo degli Associati. La convocazione è fatta dal/la Presidente o da persona dallo/a stesso/a a ciò delegata, o dal/la Vice Presidente -se nominato/a-, mediante comunicazione raccomandata spedita agli Associati o consegnata a mano, o con qualsiasi altro mezzo -anche telematico- idoneo a dare prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede, o mediante pubblicazione sul sito internet dell’Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale
seconda convocazione.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano con sistemi di audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal/la Presidente e sia ad essi consentito di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l’Assemblea si intende
tenuta nel luogo ove si trova il/la Presidente dell’adunanza, insieme al/la Segretario/a -se nominato/a-, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti a distanza e di come essi hanno espresso il voto.

L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.
Spetta al/la Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti in proprio o per delega e la regolarità delle deleghe, nonché accertare il diritto al voto di ciascun partecipante, regolare lo svolgimento dell’Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Ogni Associato/a ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal/la Segretario/a dell’Assemblea -se nominato/a- e sottoscritto dal/la Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

Art. 13 – Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Associati in regola con il versamento della quota associativa. Essi possono farsi rappresentare da altro/a Associato/a mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Spetta al/la Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 14 – Diritto di voto e quorum

Ogni Associato/a con diritto di voto ha diritto ad un voto.
Hanno diritto di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, e salvi i diversi quorum eventualmente previsti dal presente Statuto o dalla Normativa Applicabile:

in prima convocazione
l’Assemblea è validamente costituita con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli Associati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti;
in seconda convocazione
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione, fermi i quorum costitutivi di cui sopra.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati iscritti nel Libro degli Associati ed in regola con il versamento del contributo annuale di adesione.

Ogni Associato/a può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro/a Associato/a, che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell’Organo di Controllo, Revisore Legale o Dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato/a non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 15 – Consiglio Direttivo e Comitato Operativo

Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero di 5 membri, incluso il/la Presidente che è eletto/a direttamente dall’Assemblea.

È candidabile a componente del Consiglio Direttivo l’Associato/a Operativo/a, iscritto/a all’Associazione da almeno un anno e in regola con il pagamento della quota associativa sin dalla data della sua candidatura.

Hanno diritto di voto gli/le Associati/e Ordinari/e a condizione che siano in regola con il pagamento della quota associativa alla data della elezione.

L’elenco definitivo dei/delle Candidati/e deve essere comunicato agli/lle Associati/e ad opera del/la Presidente almeno 7 giorni prima delle elezioni, anche tramite comunicazione elettronica. Dovrà essere incentivata la rappresentatività di genere.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono regolamentate da specifica istruzione operativa approvata dal Consiglio Direttivo.

Per essere eletti/e componenti/e del CDN si rimanda a quanto indicato all’art. 14 in merito al quorum assembleare.

Per qualsiasi componente del Consiglio Direttivo, in caso di parità di voti, risulterà eletto l’Associato/a con la maggiore anzianità di associazione. In caso di eventuale parità anche di anzianità associativa, si procederà ad un ballottaggio tra i/le due candidati/e.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l’art. 2382 del Codice civile. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il/la Presidente.

In caso di vacanza (superiore a 6 mesi o di dimissioni (per un periodo superiore agli ultimi sei mesi di mandato) o di decadenza (intervenuta prima degli ultimi sei mesi di mandato) di un Consigliere, dovranno essere convocate in via d’urgenza nuove elezioni per sostituire il posto vacante nel Consiglio Direttivo: il mandato del/la nuovo/a Componente si concluderà alla scadenza del/la Componente sostituito/a ed egli potrà ricandidarsi per un ulteriore mandato.

In caso di vacanza del/la Componente inferiore ai sei mesi o negli ultimi sei mesi dalla scadenza del mandato, il posto vacante non sarà coperto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente; in sua assenza, dal/la Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal/la Consigliere/a più anziano/a per partecipazione all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi.

In particolare al Consiglio Direttivo compete a titolo indicativo:
– di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione;
– di predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine
dell’Associazione;
– di determinare criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli Associati;
– di emanare i regolamenti interni degli Organi e strutture dell’Associazione;
– di redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
– di decidere l’assunzione di eventuale personale dipendente;
– di predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea;
– di stabilire le quote annuali dovute dagli Associati.
– di assumere il personale dipendente e stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
– di accettare eventuali lasciti, legati e donazioni;
– di adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, individua e istituisce comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e i compensi.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Comitato Operativo pianifica, sviluppa e svolge ogni attività dell’associazione ed è presieduto dal Consiglio Direttivo, che ne dirige l’azione e convoca le riunioni periodiche.
Le specifiche funzioni e responsabilità sono disciplinate dal Regolamento a cui si rimanda integralmente.

Art. 16 – Cariche

L’Assemblea nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il/la Vice Presidente, il/la Tesoriere/a e il/la Segretario/a, laddove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per la buona amministrazione dell’Associazione.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito Regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del/la Presidente, ad estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia ed ad lites) il potere di compiere determinati atti o determinate categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 17 – urata, decadenza e reintegro

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per due esercizi e sono rieleggibili; decadono in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio di durata della carica.

Se viene a mancare anche uno/a solo/a o più Consiglieri/e, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l’Assemblea degli Associati per procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri. Questi ultimi decadono insieme ai Consiglieri che sono in carica all’atto della loro nomina.

Art. 18 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del/la Presidente ogniqualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, o con qualsiasi altro mezzo idoneo -anche telematico- a dare prova dell’avvenuta ricezione. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora il giorno ed il luogo della riunione.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione si intende validamente costituita quando alla stessa partecipano tutti i Consiglieri, e nessuno degli stessi si oppone alla trattazione dell’argomento.

Art. 19 – Modalità di svolgimento

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal/la Presidente o, in caso di sua assenza, dal/la Vice Presidente -se
nominato/a-, o in assenza di quest’ultimo/a, da altro/a membro/a del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione. Le funzioni di segretario/a sono svolte dal/la Segretario/a -se nominato/a- o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, se nominato/a.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con sistemi di
audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal/la Presidente e sia ad essi consentito di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio s’intende riunito nel luogo ove si trova il/la Presidente dell’adunanza, insieme al/la Segretario/a -se nominato/a-, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i partecipanti a distanza e di come essi hanno espresso il voto.

Art. 20 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il/La Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per due esercizi.

Il/La Presidente ha la rappresentanza legale generale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.

Il/La Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell’Associazione e gli/le potranno essere altresì delegati dal Consiglio Direttivo specifici poteri di straordinaria amministrazione per il compimento di singole operazioni.

Il/La Presidente può altresì assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza, e si obbliga a riferire allo stesso Consiglio Direttivo in occasione della prima adunanza utile, al fine di ottenerne la ratifica.

Compete al/la Presidente di vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del/la Presidente lo/a stesso/a è sostituito/a dal/la Vice Presidente.

Art. 21 – Segretario/a e Tesoriere/a

Il/La Segretario/a coadiuva il/la Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.

Il/La Segretario/a cura altresì la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro degli Associati, nonché degli altri libri tenuti dall’Associazione, eccezion fatta per quelli di carattere contabile.

Al/la Tesoriere/a spetta il compito:
– di curare la gestione della cassa dell’Associazione e di tenerne idonea contabilità
– di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal/la Segretario/a.

Art. 22 – Organo di Controllo

Nei casi previsti dall’art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l’Associazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

L’Organo di Controllo dell’Associazione è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali l’Assemblea all’atto della nomina attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal/la Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o dei Controllori Effettivi.
Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 cod. civ..

I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Sindaco o i Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l’organo di controllo è sostituito. Il Sindaco o i Sindaci sono rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d’ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall’ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.
Il compenso dell’Organo di Controllo è determinato all’atto della nomina e per l’intero periodo della durata del suo ufficio.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Ai sensi dell’art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l’Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

L’Organo di Controllo può agire ai sensi dell’art. 2409 cod. civ..
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il Sindaco o i Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I componenti dell’Organo di Controllo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 23 – Organo di Revisione

Salvo quanto previsto dall’art. 22 che precede, nei casi previsti dall’art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull’Associazione è esercitata da uno o più Revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell’Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L’incarico è conferito dall’Assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l’intera durata dell’incarico.

L’incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio dell’incarico e sono rieleggibili. I revisori, in particolare:

– controllano l’amministrazione dell’Associazione, vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell’associazione;
– si esprimono, con apposite relazione da presentare all’Assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
– possono partecipare all’Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell’associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell’art. 2409 cod. civ..

Art. 24 – Il Consiglio dei Probiviri o “Supervisory Board”

Il Consiglio dei Probiviri o Supervisory Board è organo del tutto indipendente dagli altri e ha compiti consultivi, oltre al compito di dirimere controversie solo ove richiesto dal Consiglio Direttivo e dagli Associati Operativi. Può partecipare al Consiglio Direttivo e alle riunioni operative, su richiesta del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto nonché diritto di parola.

Il Consiglio dei Probiviri o Supervisory Board esiste solo in presenza di almeno 2 membri.
Il Consiglio dei Probiviri si riunisce almeno una volta all’anno, nei 15 giorni precedenti l’Assemblea degli Associati.

Il Consiglio dei Probiviri nomina un/a suo/a Presidente il/la quale ha il compito di convocare le riunioni e di comunicare le delibere al Consiglio Direttivo a mero scopo informativo, essendo i due organismi del tutto indipendenti tra loro. In mancanza di nomina, la presidenza viene assunta dall’ex presidente del Consiglio Direttivo più anziano/a.

Nella sua prima composizione il consiglio è composto dai founder dell’Associazione:
● Andrea Baldrati
● Diego Dimalta
● Matteo Navacci

Al Consiglio dei Probiviri accederanno in automatico anche tutti i/le futuri/e ex Presidenti del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio possono candidarsi al Consiglio Direttivo, salvo sospensione momentanea dal Consiglio dei Probiviri stesso. Ove più consiglieri si candidassero e venissero eletti, i candidati meno votati abdicheranno in automatico laddove sia necessario per preservare il numero minimo del Consiglio dei Probiviri.

Al termine del mandato elettivo, il/la Consigliere/a torna ad essere in automatico un membro del Consiglio dei Probiviri, salvo eventuale ulteriore candidatura, al termine della quale in ogni caso si riattiva il meccanismo automatico descritto sopra.

Ogni Consigliere può partecipare all’attività scientifica e pubblica dell’Associazione.

Titolo V – Bilancio  

Art. 25 – Esercizi sociali

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il giorno uno gennaio e termina il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’Approvazione dell’Assemblea degli Associati entro il mese di aprile, salva la proroga come sopra precisato. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni Associato/a.

Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., qualora sia previsto, l’Associazione redige annualmente e rende pubblico il bilancio.

Art. 26 – Utili e avanzi di gestione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VI – Estinzione, scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio  

Art. 27 – Estinzione e scioglimento

L’Associazione si estingue quando:
– lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
– tutti gli Associati sono venuti a mancare;
– negli altri casi previsti dalla Normativa Applicabile.

L’Associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
La causa di estinzione o scioglimento dell’Associazione viene accertata dall’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 28 – Liquidazione

Dichiarata l’estinzione dell’Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall’estinzione o dallo scioglimento, l’Assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, alla nomina di uno o più Liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati Liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall’Assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I Liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d’ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I Liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l’Assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli Associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d’ufficio.

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell’assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Titolo VII – Disposizioni finali  

Art. 30 – Domicilio degli Associati

Ai fini del presente Statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli Associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun Associato/a risultante dall’atto costitutivo, ovvero comunicato all’Organo Direttivo.

Resta a carico di ogni singolo/a Associato/a la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 31 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n.117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

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